Art. 2 — Indulto
Fuori dei casi preveduti dall'articolo 1, il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto per i reati non militari ne' finanziari:
- a)nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a tre anni riguardo a coloro che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica, abbiano superato il settantesimo anno di eta';
- b)nella misura non superiore a lire cinquecentomila per le pene pecuniarie, sole o congiunte a pene detentive;
- c)nella misura non superiore ad un terzo per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, prevista dalla legge 16 giugno 1940, n. 582, modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365, dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, qualora il condannato non abbia usufruito dell'indulto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922. Nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione della pena detentiva non puo' essere superiore ad un anno. Per i reati preveduti dal Codice penale negli articoli 278, 416, 519, 520, 521, 575, 628, 629 e 630, nonche' negli articoli da 531 a 536 e nell'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e' in facolta' del Presidente della Repubblica concedere l'indulto.
Testo vigente dal 10 luglio 1959
