Fuori dei casi preveduti dall'articolo 1, il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto per i reati non militari ne' finanziari:

  • a)nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a tre anni riguardo a coloro che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica, abbiano superato il settantesimo anno di eta';
  • b)nella misura non superiore a lire cinquecentomila per le pene pecuniarie, sole o congiunte a pene detentive;
  • c)nella misura non superiore ad un terzo per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, prevista dalla legge 16 giugno 1940, n. 582, modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365, dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, qualora il condannato non abbia usufruito dell'indulto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922. Nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione della pena detentiva non puo' essere superiore ad un anno. Per i reati preveduti dal Codice penale negli articoli 278, 416, 519, 520, 521, 575, 628, 629 e 630, nonche' negli articoli da 531 a 536 e nell'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e' in facolta' del Presidente della Repubblica concedere l'indulto.

Testo vigente dal 10 luglio 1959

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 110/1962

    Questione infondata
    20 dicembre 1962

    Non tanto e non soltanto dall'impiego, nell'art. 79 Cost., del concetto di "delegazione", quanto dalle esigenze di tecnicismo e tempestività che ispirarono all'Assemblea costituente a disporre che i provvedimenti di amnistia e indulto non fossero adottati dalle Camere, ma su legge di delegazione di queste ultime, risulta che il citato articolo intese sicuramente consentire che attraverso i decreti legislativi di amnistia e indulto venisse esercitato un qualche potere di scelta. (Pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 10 luglio 1959, n. 459, che al Presidente della Repubblica attribuì in materia di indulto un totale potere, ne' dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1959, n. 460, col quale detto potere fu in concreto esercitato).

    Art. 79 cost. · Art. 2 Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1959-07-10;459~art2 · fonte del testo