Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che i benefici dell'amnistia e dell'indulto preveduti dagli articoli 1 e 2 della presente legge non si applicano nei confronti di coloro, che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione di un mandato o ordine di cattura ovvero di carcerazione, qualora non si presentino al giudice entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica.

Testo vigente dal 10 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-10;459~art12 · fonte del testo