Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto

Art. 4 — Amnistia per reati in materia di imposte dirette e di tasse e imposte indirette sugli affari

Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia:

  • 1)per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda, preveduti dalle leggi in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, e sulla nominativita' obbligatoria dei titoli azionari;
  • 2)per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda preveduti dalle leggi in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

Testo vigente dal 10 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-10;459~art4 · fonte del testo