Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto
Art. 4 — Amnistia per reati in materia di imposte dirette e di tasse e imposte indirette sugli affari
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia:
- 1)per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda, preveduti dalle leggi in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, e sulla nominativita' obbligatoria dei titoli azionari;
- 2)per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda preveduti dalle leggi in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.
Testo vigente dal 10 luglio 1959
