Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto

Art. 11 — Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di tasse e imposte indirette sugli affari

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati nel numero 2) dell'articolo 4 sia subordinata alle seguenti altre condizioni:

  • 1)che, trattandosi di omessa denunzia, il contribuente a carico del quale non sia stato ancora iniziato l'accertamento di ufficio, presenti la prescritta dichiarazione nel termine di 120 giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica;
  • 2)che, trattandosi di infedele denuncia, il contribuente al quale non sia stata ancora notificata alcuna rettifica di ufficio, completi, entro lo stesso termine, la dichiarazione presentata;
  • 3)che, trattandosi di morosita' nel pagamento dei tributi o canoni, ovvero di omissione di operazioni o di formalita' previste dalla legge, il contribuente paghi i tributi o canoni o adempia alle prescritte operazioni o formalita' nel termine di 120 giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica. Per i reati preveduti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e connessi a quelli indicati nei numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 3 si applicano le disposizioni dello articolo 9. Le dichiarazioni e le rettifiche di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo sono improduttive di ogni effetto, se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento entro un anno dalla data del decreto del Presidente della Repubblica. Tuttavia, la multa o l'ammenda e' ridotta ad un quinto della misura prevista dalla legge per ogni infrazione qualora manchi la definizione amministrativa entro il termine suddetto.

Testo vigente dal 10 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-10;459~art11 · fonte del testo