Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto

Art. 6 — Amnistia per taluni reati contravvenzionali di omissione e condizione per la concessione

Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per i reati previsti nell'articolo 27, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264; nell'art. 2626 del Codice civile e per gli altri reati contravvenzionali di omissione previsti da leggi penali e da leggi fiscali, a condizione che la denunzia, il deposito o la dichiarazione omessi vengano effettuati o vengano attuate le eventuali ottemperanze sostitutive, nel termine di 120 giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica, sempreche' il termine stabilito per la denunzia, il deposito o la dichiarazione sia anteriore alla data di cui all'articolo 15.

Testo vigente dal 10 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-10;459~art6 · fonte del testo