Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 2 e 4, il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia:

  • a)per ogni reato non finanziario, per il quale e' stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;
  • b)per i delitti, sia consumati che tentati, di furto, truffa, appropriazione indebita aggravati, ancorche' concorrano piu' circostanze aggravanti, anche speciali per il delitto di ricettazione, semplice od aggravata, quando ricorra l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale nonche' per il delitto di appropriazione indebita aggravata derivante da controversie agrarie;
  • c)per il delitto di cui all'articolo 314 del codice penale, quando, esclusa la ipotesi di appropriazione, risulti che la distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalita' non estranee a quelle della pubblica amministrazione;2 d) per il delitto di diffamazione col mezzo della stampa, anche se consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, salvo le ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 596, numeri 1, 2 e 3, del codice penale:
  • e)per ogni reato, non finanziario, per il quale e' stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso da minore degli anni diciotto o da chi aveva superato gli anni settanta. L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 371, 372, 388, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 530 del codice penale, 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, nonche' al reato previsto dall'articolo 515 del codice penale se, per quest'ultimo reato, non ricorre l'applicazione dell'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale. Per i reati previsti dall'articolo 528 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, non si tiene conto dell'esclusione stabilita nel precedente capoverso se il fatto e' commesso nel normale svolgimento della propria attivita' da chi professionalmente e a seguito di regolare autorizzazione esercita la distribuzione o la vendita di libri o di stampa periodica per la cui pubblicazione e diffusione siano state rispettate tutte le disposizioni delle leggi vigenti.1
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale, con sentenza 05 -14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1a s.s. 21/07/1971, n. 184)ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 nella parte in cui escludono la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.

Corte costituzionale

2

La Corte costituzionale, con sentenza 9 -14 gennaio 1974, n. 4 (in G.U. 1a s.s. 16/01/1974, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, lett. c, nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'amnistia per il delitto di peculato militare di cui all'art. 215 del codice penale militare di pace quando, esclusa la ipotesi di appropriazione, risulti che la distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalita' non estranee a quelle della pubblica Amministrazione.

Testo vigente dal 17 gennaio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 4/1974

    Ha colpito questo articolo
    14 gennaio 1974

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, lett. c, della legge 21 maggio 1970, n. 282, e dell'art. 5, lett. c, del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, nella parte in cui non prevedono l'applicazione dell'amnistia per il delitto di peculato militare di cui all'art. 215 del codice penale militare di pace quando, esclusa la ipotesi di appropriazione, risulti che la distrazione de…

    Art. 215 c.p. · Art. 5 Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 175/1971

    Ha colpito questo articolo
    14 luglio 1971

    Posto che la facoltà di rinuncia all'amnistia, non solo non contraddice al diritto di difesa, ma anzi ne costituisce esplicazione e che l'esercizio della facoltà stessa rende inoperante l'amnistia, e conseguentemente consente l'applicabilità della sanzione penale a carico del rinunziante che risulti colpevole in seguito alla prosecuzione e definizione del giudizio, deve affermarsi che nell'esercizio del diritto di difesa è inclusa non solo la pretesa al regolare svolgimento di un giudizio che consenta libertà di dedurre ogni prova a discolpa e garantisca piena esplicazione del contraddittorio, ma anche quella di ottenere il riconoscimento della completa innocenza, da considerare il bene della vita costituente l'ultimo e vero oggetto della difesa, rispetto al quale le altre pretese al giusto procedimento assumono funzione strumentale. Poiché, d'altronde, l'amnistia non elimina l'astratta previsione punitiva relativa a determinati comportamenti, ma si limita ad arrestare la procedibilità dei giudizi relativamente a dati reati con riferimento al tempo in cui sono stati commessi, con l'obbligo fatto al giudice di dichiarare in tutti i giudizi in corso al momento del sopravvenire di un procedimento di amnistia l'estinzione del reato, viene compromessa irreparabilmente la soddisfazione dell'interesse ad ottenere una sentenza di merito, vincolando invece l'imputato a soggiacere ad una pronuncia di proscioglimento la quale, appunto perché non scende ad accertare e neppure solo a deliberare la fondatezza dell'accusa, se anche sottrae ad ogni pena, non conferisce alcuna certezza circa l'effettiva estraneità dell'imputato all'accusa contro di lui promossa, e quindi lascia senza protezione il diritto alla piena integrità dell'onore e della reputazione. Di conseguenza va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 151, primo comma, Cod. pen., nonché degli artt. 1, 2 e 5 della legge 21 maggio 1970, n. 282, e degli artt. 1, 2 e 5 del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, nella parte in cui escludono, con le conseguenze suddette, la rinunciabilità dell'amnistia. Cfr.: sent. n. 171/63, 52/68.

    Art. 151 c.p. · Art. 152 c.p.p. · Art. 591 c.p.p. · Art. 592 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1970-05-21;282~art5 · fonte su Normattiva