Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche con finalita' politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, della occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamita' naturali:

  • a)reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;
  • b)reati previsti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo; 419, limitatamente al reato di devastazione; e 423 del codice penale;
  • c)reati previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66;
  • d)reato previsto dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;
  • e)reati previsti dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, limitatamente alle ipotesi di porto illegale di armi o parti di esse, o di munizioni;
  • f)reati previsti dagli articoli 302 e 303 del codice penale allorche' l'istigazione o la apologia, in essi considerata, si riferisca ad un delitto nei riguardi del quale e' applicabile il presente provvedimento di amnistia. Il Presidente della Repubblica e' inoltre delegato a concedere amnistia:
  • a)per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'articolo 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale;
  • b)per il reato di cui all'articolo 305 del codice penale, determinato dai medesimi motivi.1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale, con sentenza 05 -14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1a s.s. 21/07/1971, n. 184)ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 nella parte in cui escludono la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.

Testo vigente dal 22 luglio 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 175/1971

    Ha colpito questo articolo
    14 luglio 1971

    Poiché anche tra le norme contenute nella Costituzione (come in ogni corpo di disposizioni concordate in sistema) sussiste una gerarchia, è prospettabile l'esigenza di interpretare l'art. 79 della Costituzione, che prevede il potere di concessione dell'amnistia e dell'indulto, in modo tale da renderlo compatibile con il supremo principio di eguaglianza e l'armonizzazione dei due precetti si otterrebbe quando all'amnistia si facesse luogo solo in confronto a reati commessi in situazioni eccezionali e limitate nel tempo, ed essa sopravvenisse dopo la loro cessazione (poiché, in tali ipotesi, verrebbe a porsi in contrasto con il detto principio la persecuzione penale di fatti che ormai la coscienza comune ritiene non più sanzionabili), mentre al contrario tale contrasto presenterebbero le amnistie c.d. "celebratrici" relative a situazioni sempre aperte nel tempo (rispetto alle quali il trattamento differenziato, derivante dal solo fatto che siano stati compiuti prima o dopo un certo termine, appare del tutto arbitrario ed altresì lesivo dell'altro principio costituzionale che attribuisce alla pena una funzione rieducativa della personalità del colpevole). Tuttavia, un'indagine volta a sindacare l'ampiezza dell'uso fatto dal Parlamento della sua discrezionalità in materia eccederebbe i limiti entro cui deve rimanere racchiuso il sindacato della mera legittimità della legge assegnato alla competenza della Corte costituzionale, il quale non potrebbe in tal caso effettuarsi se non con il ricorso ad accertamenti assai più penetranti di quelli consentiti, da riferire, sia all'entità dei reati considerati degni di oblio, sia alle valutazioni di opportunità in ordine alla situazione politica ritenuta tale da consigliare il ricorso all'amnistia, nonché all'individuazione del momento da cui debba farsi validamente decorrere. Di conseguenza, pur formulando voti per un più cauto e meno frequente esercizio della potestà conferita dall'art. 79 della Costituzione, devono dichiararsi infondate, sia la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto presidenziale 22 maggio 1970, n. 283, che prevede la amnistia "generale", in riferimento agli artt. 3, 27 e 39 della Costituzione, sia la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 21 maggio 1970, n. 282, dell'art. 1 del decreto presidenziale, che prevedono l'amnistia "sindacale", in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35, 39 e 42 della Costituzione. Cfr.: 171/1963.

    Art. 151 c.p. · Art. 152 c.p.p. · Art. 591 c.p.p. · Art. 592 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1970-05-21;282~art1 · fonte su Normattiva