Art. 1 — Amnistia particolare
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche con finalita' politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, della occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamita' naturali:
- a)reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;
- b)reati previsti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo; 419, limitatamente al reato di devastazione; e 423 del codice penale;
- c)reati previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66;
- d)reato previsto dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;
- e)reati previsti dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, limitatamente alle ipotesi di porto illegale di armi o parti di esse, o di munizioni;
- f)reati previsti dagli articoli 302 e 303 del codice penale allorche' l'istigazione o la apologia, in essi considerata, si riferisca ad un delitto nei riguardi del quale e' applicabile il presente provvedimento di amnistia. Il Presidente della Repubblica e' inoltre delegato a concedere amnistia:
- a)per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'articolo 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale;
- b)per il reato di cui all'articolo 305 del codice penale, determinato dai medesimi motivi.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
1La Corte costituzionale, con sentenza 05 -14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1a s.s. 21/07/1971, n. 184)ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 nella parte in cui escludono la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.
Testo vigente dal 22 luglio 1971
