Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 novembre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →

Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non puo' essere impiegato in attivita' operative fino al compimento del diciottesimo anno di eta'.

Testo in vigore dal 9 novembre 2010 al 27 marzo 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2010-11-04;183~art28 · fonte su Normattiva