Art. 10 — Disposizioni in materia di dibattimento
L'articolo 489 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: «Art. 489 (Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si e' proceduto in assenza nell'udienza preliminare). - 1. L'imputato contro il quale si e' proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare puo' chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494. 2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare e' riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, e' rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444». All'articolo 490 del codice di procedura penale, le parole: «o contumace», ovunque ricorrono, sono soppresse. All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «contumace o» sono soppresse. All'articolo 520 del codice di procedura penale, le parole: «contumace o», ovunque ricorrono, sono soppresse. All'articolo 548, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «notificato all'imputato contumace e» sono soppresse.
Testo vigente dal 2 maggio 2014
