Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente: «3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale». Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, e' aggiunto il seguente: «Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non puo' superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice».

Testo vigente dal 2 maggio 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-04-28;67~art12 · fonte su Normattiva