Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 51, comma 3-quinquies:
  • 1)la parola: «615-quinquies,» e' soppressa;
  • 2)dopo la parola: «635-quater,» sono inserite le seguenti: «635-quater.1, 635-quinquies,»;
  • 3)dopo le parole: «del codice penale,» sono inserite le seguenti: «o per il delitto di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,»;
  • b)all'articolo 406, comma 5-bis, le parole: «numeri 4 e 7-bis» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 4), 7-bis) e 7-ter)»;
  • c)all'articolo 407, comma 2, lettera a), dopo il numero 7-bis) e' aggiunto il seguente: «7-ter) delitti previsti dagli articoli 615-ter, 615-quater, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1 e 635-quinquies del codice penale, quando il fatto e' commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita' o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico».

Testo vigente dal 2 luglio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-06-28;90~art17 · fonte su Normattiva