Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili

Art. 7 — Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia

Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del ((Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita')) del Ministero della giustizia Qualora, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo ((e del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134)), si renda necessario procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del ((Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita')) del Ministero della giustizia, il Ministro della giustizia riferisce tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalita' con cui si provvedera' al predetto adeguamento, previo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da effettuare con apposito provvedimento legislativo. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova ((e di pene sostitutive delle pene detentive, nonche' sullo stato generale dell'esecuzione penale esterna)).

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

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urn:nir:stato:legge:2014-04-28;67~art7 · fonte su Normattiva