Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo
Art. 12 — Clausola di salvaguardia
Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Testo vigente dal 26 marzo 2024
