Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Art. 9 — Disposizioni concernenti l'Ordine al merito della Repubblica italiana

Alla legge 3 marzo 1951, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 2:
  • 1)al secondo comma, la parola: «sedici» e' sostituita dalla seguente: «dieci»;
  • 2)il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, durano in carica sei anni e non possono essere confermati»;
  • 3)il quarto comma e' abrogato;
  • b)dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis. - 1. Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine che superano la durata del mandato indicata dal terzo comma dell'articolo 2 decadono a far data dell'emanazione dei decreti di nomina dei nuovi membri. 2. Le competenze attribuite alla Giunta dell'Ordine dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, e dallo statuto dell'Ordine, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29 novembre 1952, sono devolute al Consiglio dell'Ordine»;
  • c)all'articolo 4, primo comma, le parole: «sentita la Giunta dell'Ordine» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Consiglio dell'Ordine».

Testo vigente dal 13 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-07;124~art9 · fonte su Normattiva