Modifiche in materia di validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura All'articolo 5, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sette».
Testo vigente dal 20 giugno 2022
