Eleggibilita' dei componenti eletti dal Parlamento Il quarto comma dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente: «I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra professori ordinari di universita' in materie giuridiche e tra avvocati dopo quindici anni di esercizio effettivo, nel rispetto dell'articolo 104 della Costituzione, secondo procedure trasparenti di candidatura, da svolgere nel rispetto della parita' di genere di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione».

Testo vigente dal 20 giugno 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-06-17;71~art30 · fonte su Normattiva