Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro del tesoro, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri relativi ai detenuti e agli internati e i registri di contabilita' carceraria che devono essere tenuti negli istituti di prevenzione e pena e nei servizi dell'amministrazione penitenziaria, nonche' le modalita' di tenuta dei registri stessi.

Testo vigente dal 18 dicembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-12-02;399~art3 · fonte su Normattiva