Le modalita' di tenuta dei registri previsti dai codici o da leggi speciali, comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dagli uffici giudiziari, sono determinate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Testo vigente dal 18 dicembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-12-02;399~art2 · fonte su Normattiva