Il prosciutto di San Daniele, dopo l'applicazione del contrassegno di cui all'articolo 1, potra' essere commercializzato anche disossato ed in tal caso eventualmente venduto in tranci di forma e peso variabili ovvero affettato ed opportunamente confezionato. Nei casi di cui al comma 1, qualora non sia possibile conservare sul prodotto il contrassegno, questo dovra' essere apposto in modo indelebile ed inamovibile sulla confezione, sotto il controllo dell'organismo abilitato di cui all'articolo 10 e secondo le modalita' che verranno determinate dal regolamento di esecuzione della presente legge. In questi casi le operazioni di confezionamento dovranno essere effettuate nella zona tipica di cui all'articolo 1.

Testo vigente dal 23 febbraio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-02-14;30~art5 · fonte su Normattiva