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Il Ministro per il tesoro stabilira' con apposito decreto la misura degli emolumenti spettanti ai membri delle Commissioni di cui al n. 3) del precedente articolo, in rapporto ai lavori effettuati, e provvedera' a tutte le spese necessarie per l'esecuzione della presente legge con i fondi iscritti ai capitoli 450 e 451 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio 1949-50 e corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

Testo in vigore dal 18 agosto 1950 al 1 dicembre 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-07-04;590~art3 · fonte del testo