[1]Articolo II

[2]Sono considerati beni, diritti ed interessi italiani ai fini del presente accordo, i beni, diritti ed interessi, che al momento delle misure cecoslovacche menzionate nell'articolo 1 del presente accordo appartenevano, direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente a persone fisiche in possesso della cittadinanza italiana o a persone giuridiche aventi sede in Italia, sempre che esse abbiano tali requisiti anche al momento dell'entrata in vigore del presente accordo. Sono considerati beni, diritti ed interessi cecoslovacchi nel senso del presente accordo, i beni, diritti ed interessi di carattere finanziario che il Governo cecoslovacco ha fatto valere nei confronti del Governo italiano o di persone fisiche o giuridiche italiane e che al momento dell'entrata in vigore del presente accordo non sono ancora stati regolati.

Testo vigente dal 24 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-04-24;452~accordo-artii · fonte su Normattiva