Fino al 30 giugno 1949 e con effetto dal 1 luglio 1948, e' autorizzata, in deroga all'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sempre che non sia possibile provvedere con mandati diretti, la emissione di aperture di credito per le sottonotate spese e nei limiti di importo per ciascuna a fianco indicato: per il pagamento delle integrazioni dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza, fino a lire................................ 100.000.000 per il pagamento delle indennita di ca- ropane agli assistiti, fino a lire......... 100.000.000 per i pagamenti del servizio raziona- mento consumi alimentari, fino a lire...... 50.000.000 per i pagamenti da effettuarsi sul ca- pitolo 413-ter del bilancio di previsione della spesa del Ministero del tesoro, eser- cizio 1948-49, fino a lire................. 50.000.000

Testo vigente dal 23 dicembre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-11-24;1437~artunico · fonte del testo