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Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni sulle assegnazioni contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, gli alloggi costruiti in base alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676; La formulazione ed approvazione delle graduatorie, nonche' l'assegnazione di detti alloggi restano di competenza dei Comitati provinciali di cui all'articolo 7 della stessa legge. Per la formazione e pubblicazione dei bandi, la presentazione e l'istruttoria delle domande, la formazione delle graduatorie e la formazione dello schedario degli assegnatari, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, in quanto compatibili con le norme della legge 30 dicembre 1960, n. 1676. Per la risoluzione delle controversie sulle assegnazioni degli alloggi si applicano gli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica, 23 maggio 1964, n. 655.

Testo in vigore dal 8 giugno 1965 al 22 dicembre 2008

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