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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1968 al 22 dicembre 2008. 159 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Fermo il criterio di precedenza assoluta di cui all'articolo 2, penultimo comma, la commissione provinciale provvede alla formazione delle graduatorie mediante l'attribuzione dei punteggi sottoindicati:

tolto: 1) per i profughi e connazionali rimpatriati ricoverati nei centri di raccolta:

tolto: a) con riferimento alla composizione del nucleo familiare: fino a tre unita', punti 1; da quattro a cinque unita', punti 2; da sei a sette unita', punti 3, da otto unita' ed oltre, punti 4;

tolto: b) con riferimento al periodo di permanenza nei centri di raccolta: fino ad un anno, punti 1; da uno a tre anni, punti 2; da tre a cinque anni, punti 3; da cinque anni in poi, punti 4;

tolto: c) con riferimento al tipo dell'assistenza goduta: solo alloggio, punti 1; sussidio o vitto confezionato ed alloggio, punti 5;

tolto: 2) per i profughi ed i rimpatriati non ricoverati nei centri di raccolta vale il punteggio stabilito dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;389~art4 · fonte del testo