Art. 5
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Le commissioni di cui all'articolo precedente, nel formulare le proposte di competenza, debbono attenersi al criterio di assegnare al Ministero della pubblica istruzione tutti i mobili aventi valore storico, artistico ed archeologico esclusi gli atti di competenza degli Archivi di Stato; al Ministero del tesoro i mobili utilizzabili per pubblici uffici; al Ministero della difesa il materiale di casermaggio o comunque idoneo per i servizi delle forze armate; alle altre amministrazioni statali interessate i restanti mobili, diversi da quelli sopra indicati. I mobili dichiarati dalle stesse commissioni fuori uso sono ceduti gratuitamente alla Croce rossa italiana. Le commissioni debbono, entro sei mesi dalla data della loro costituzione, ultimare i lavori e trasmettere i relativi verbali al Ministro per le finanze per l'approvazione.
Testo in vigore dal 20 giugno 1970 al 14 novembre 1973
