La consegna dei corpi di fabbrica B ed A alla F.A.O. e la regolarizzazione dei rapporti nascenti per l'assegnazione in uso saranno fatte risultare da apposite convenzioni da stipularsi con il Demanio dello Stato. Tali convenzioni saranno esenti dalle tasse di bollo e delle imposte di registro ed ipotecarie.

Testo vigente dal 13 settembre 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;713~art2 · fonte del testo