La consegna dei corpi di fabbrica B ed A alla F.A.O. e la regolarizzazione dei rapporti nascenti per l'assegnazione in uso saranno fatte risultare da apposite convenzioni da stipularsi con il Demanio dello Stato. Tali convenzioni saranno esenti dalle tasse di bollo e delle imposte di registro ed ipotecarie.
Testo vigente dal 13 settembre 1950
