Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalla tassa, di bollo e di concessione governativa e dei diritti catastali. Detti atti ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori, dei registri immobiliari, nonche' i diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari.

Testo vigente dal 14 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;299~art6 · fonte del testo