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In occasione di tutte le consultazioni elettorali, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione e' corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di L. 50.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti superiori dell'Amministrazione dello Stato. 1 2 3 A ciascuno degli scrutatori ed al segretario degli uffici elettorali di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di L. 40.000 al lordo delle ritenute di legge. 1 2 3 Per ogni consultazione elettorale da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari di cui ai commi precedenti sono maggiorati, rispettivamente, di L. 15.000 e di L. 10.000. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente, di L. 30.000 e L. 20.000 al lordo delle ritenute di legge.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 22 aprile 1985, n. 169
1Il D.P.R. 22 aprile 1985, n. 169, ha disposto (con l'art. 1, n. 1) che: "gli importi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono aggiornati, rispettivamente, in L. 105.000 e in L. 84.000, al lordo delle ritenute di legge".
D.P.R. 8 aprile 1988, n. 168
2Il D.P.R. 8 aprile 1988, n. 168, ha disposto (con l'art. 1, n. 1) che: "Per il triennio aprile 1988-marzo 1991, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue: 1) gli importi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono aggiornati, rispettivamente, in L. 127.000 e in L. 101.000, al lordo delle ritenute di legge".
L. 21 marzo 1990, n. 53
3La L. 21 marzo 1990, n. 53, ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera a)) che: "gli importi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono aggiornati, rispettivamente, in lire 146.000 e in lire 116.000".
Testo in vigore dal 23 marzo 1990 al 21 giugno 1991
