I criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile sono stabiliti dal Consiglio nazionale forense con le modalita' previste dall'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, e relative agli onorari e alle indennita' in materia penale e stragiudiziale.

Testo vigente dal 16 novembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-11-07;1051~artunico · fonte del testo