Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee

Art. 12 — Adempimenti dei consigli dell'ordine e del Consiglio nazionale forense

I consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono al Consiglio nazionale forense copia delle comunicazioni di cui all'articolo 9 e lo informano delle determinazioni adottate nei confronti degli avvocati indicati all'articolo 1. Sia i consigli dell'ordine sia il Consiglio nazionale forense prendono nota, in apposito registro, degli avvocati che svolgono attivita' professionale in applicazione della presente legge e delle decisioni adottate, in materia disciplinare, nei loro confronti.

Testo vigente dal 12 febbraio 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-02-09;31~art12 · fonte su Normattiva