Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee
Art. 13 — Tariffe
Per le attivita' professionali svolte sono dovuti agli avvocati indicati all'articolo 1 gli onorari, i diritti e le indennita' nella misura stabilita in materia giudiziale e stragiudiziale a norma del vigente ordinamento professionale.
Testo vigente dal 12 febbraio 1982
