Le maggiorazioni, accordate ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, con decreti interministeriali di data posteriore al giorno di inizio del funzionamento dei singoli nuovi uffici giudiziari, saranno corrisposte a tutti i Comuni indicati negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge e calcolate in base all'ammontare dei nuovi contributi come sopra determinati.

Testo vigente dal 11 dicembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-12-01;1908~art5 · fonte del testo