Gli aumenti di cui all'art. 1 e le assegnazioni di cui agli articoli 2 e 3 avranno decorrenza dal giorno di inizio del funzionamento dei singoli nuovi uffici giudiziari.
Testo vigente dal 11 dicembre 1952
Gli aumenti di cui all'art. 1 e le assegnazioni di cui agli articoli 2 e 3 avranno decorrenza dal giorno di inizio del funzionamento dei singoli nuovi uffici giudiziari.
Testo vigente dal 11 dicembre 1952
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1952-12-01;1908~art4 · fonte del testo