Al comune di Carbonia, per le spese inerenti al servizio dei locali e dei mobili per la Pretura, istituita con il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 564, e' assegnato da parte dello Stato, alle condizioni di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392, un contributo annuo fisso nell'ammontare di lire 12.000.

Testo vigente dal 11 dicembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-12-01;1908~art2 · fonte del testo