L'aumento disposto con l'art. 5, comma primo, della legge 2 luglio 1952, n. 703, si applica anche ai comuni di Carbonia e di Soverato, non compresi nella tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, ed e' calcolato come per i Comuni elencati nell'art. 1, sull'ammontare dei contributi base fissati nella presente legge. La disposizione del comma precedente si applica anche per i Comuni indicati nell'art. 1 nei quali sono stati istituiti uffici giudiziari posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392.
Testo vigente dal 11 dicembre 1952
