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I posti di organico dei ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato e dei ruoli provinciali degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, previsti dall'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono determinati come segue: sino a 25 convittori o semiconvittori e, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, sino a 25 convittori, n. 4 posti; per ogni successivo gruppo di 10 convittori o semiconvittori e, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, di 10 convittori, 1 posto in piu'. La determinazione degli organici e' effettuata in relazione alle sedi di funzionamento del convitto. Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi del primo comma del presente articolo sono effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Testo in vigore dal 27 agosto 1977 al 6 giugno 1982
