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Ove il prezzo minimo d'asta degli immobili da escutersi a carico dei contribuenti o degli agenti della riscossione determinato col multiplo dell'imposta erariale secondo il disposto dell'art. 663 del Codice di procedura civile, sia ritenuto inferiore al valore attuale dei beni, l'intendente di finanza puo' ordinare che il prezzo stesso sia determinato in base a perizia dell'Ufficio tecnico di finanza. Le spese di perizia sono anticipate dall'Amministrazione finanziaria che ne cura il recupero sul prezzo di aggiudicazione a mezzo dell'esattore o del ricevitore provinciale unitamente al debito di imposta nel caso di seguita vendita dell'immobile periziato.
Testo in vigore dal 11 aprile 1932 al 1 gennaio 1960
