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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[3]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645))

Testo in vigore dal 1 gennaio 1960 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1960

Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1932 al 1 gennaio 1960. 96 parole tolte, 41 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Ove il prezzo minimo d'asta degli immobili da escutersi a carico dei contribuenti o degli agenti della riscossione determinato col multiplo dell'imposta erariale secondo il disposto dell'art. 663 del Codice di procedura civile, sia ritenuto inferiore al valore attuale dei beni, l'intendente di finanza puo' ordinare che il prezzo stesso sia determinato in base a perizia dell'Ufficio tecnico di finanza. Le spese di perizia sono anticipate dall'Amministrazione finanziaria che ne cura il recupero sul prezzo di aggiudicazione a mezzo dell'esattore o del ricevitore provinciale unitamente al debito di imposta nel caso di seguita vendita dell'immobile periziato.aggiunto: VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

aggiunto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-03-24;274~art1 · fonte del testo