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[1]Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori del quinquennio 1923-27 di cui alla legge 20 marzo 1930, n. 159 e' prorogato al 31 dicembre Ordiniamo che la presente, munita del sigilla dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[2]Data a San Rossore, addi' 24 marzo 1932 - Anno X

[3]VITTORIO EMANUELE.

[4]Mussolini - Mosconi - Rocco.

[5]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 11 aprile 1932 al 17 dicembre 1932

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urn:nir:stato:legge:1932-03-24;274~art3 · fonte del testo