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[1]Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori del quinquennio 1923-27 di cui alla legge 20 marzo 1930, n. 159 e' prorogato al 31 dicembre 1 2 3 Ordiniamo che la presente, munita del sigilla dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[2]Data a San Rossore, addi' 24 marzo 1932 - Anno X

[3]VITTORIO EMANUELE.

[4]Mussolini - Mosconi - Rocco.

[5]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 17 novembre 1932, n. 1509, convertito senza modificazioni dalla L. 20 aprile 1933, n. 418, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali da parte degli esattori del quinquennio 1923-27, di cui alle leggi 20 marzo 1930, n. 159, e 21 marzo 1932, n. 274, e' prorogato al 31 dicembre 1933".

2

Il Regio D.L. 11 gennaio 1934, n. 65, convertito senza modificazioni dalla L. 7 giugno 1934, n. 1026, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali, da parte degli esattori del quinquennio 1923-1927, di cui alle leggi 20 marzo 1930, n. 159, 24 marzo 1932, n. 274, ed al R. decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1509, e' prorogato al 31 dicembre 1934".

3

Il regio D.L. 24 gennaio 1935, n. 45, convertito senza modificazioni dalla L. 8 aprile 1935, n. 570, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali, da parte degli esattori del quinquennio 1923-1927, di cui alle leggi 20 marzo 1930, n. 159, 24 marzo 1932, n. 274, ed ai Regi decreti-legge 17 novembre 1932, n. 1509, ed 11 gennaio 1934, n. 65, e' prorogato al 30 giugno 1935".

Testo in vigore dal 28 febbraio 1935 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 1935

Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1934 al 28 febbraio 1935.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il regio D.L. 24 gennaio 1935, n. 45, convertito senza modificazioni dalla L. 8 aprile 1935, n. 570, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali, da parte degli esattori del quinquennio 1923-1927, di cui alle leggi 20 marzo 1930, n. 159, 24 marzo 1932, n. 274, ed ai Regi decreti-legge 17 novembre 1932, n. 1509, ed 11 gennaio 1934, n. 65, e' prorogato al 30 giugno 1935".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-03-24;274~art3 · fonte del testo