Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 74 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni dell'articolo precedente hanno efficacia dall'anno 1951, ai fini della determinazione del reddito da assoggettare all'imposta complementare per l'anno stesso, e dal 1 luglio 1952, ai fini dell'imposta sul reddito dei fabbricati. La liquidazione e la iscrizione a ruolo per l'anno 1951 dell'imposta fabbricati sugli stessi redditi iscritti od iscrivibili a ruolo per l'imposta relativa all'anno 1950, in conformita' alla disposizione dell'art. 46 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, hanno carattere definitivo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1219~art2 · fonte del testo