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Le disposizioni dell'articolo precedente hanno efficacia dall'anno 1951, ai fini della determinazione del reddito da assoggettare all'imposta complementare per l'anno stesso, e dal 1 luglio 1952, ai fini dell'imposta sul reddito dei fabbricati. La liquidazione e la iscrizione a ruolo per l'anno 1951 dell'imposta fabbricati sugli stessi redditi iscritti od iscrivibili a ruolo per l'imposta relativa all'anno 1950, in conformita' alla disposizione dell'art. 46 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, hanno carattere definitivo.
Testo in vigore dal 29 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
