Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 7 dicembre 1964 al 22 dicembre 2008. 126 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Ai fini dell'applicazione dell'imposta unica l'Ente nazionale per l'energia elettrica e' tenuto a dichiarare in via definitiva all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Roma l'energia elettrica prodotta nello anno 1965, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, provvedendo, entro lo stesso termine, al versamento della relativa imposta alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma. Entro il 15 dicembre 1965 deve essere dichiarata in via provvisoria l'energia elettrica la cui produzione sara' raggiunta nell'anno stesso. Per la revisione delle dichiarazioni, per il versamento degli eventuali supplementi di imposta e per quanto altro attiene all'applicazione dell'imposta unica valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal testo unico delle leggi per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1964-12-05;1269~art2 · fonte del testo