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Ai fini dell'applicazione dell'imposta unica l'Ente nazionale per l'energia elettrica e' tenuto a dichiarare in via definitiva all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Roma l'energia elettrica prodotta nello anno 1965, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, provvedendo, entro lo stesso termine, al versamento della relativa imposta alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma. Entro il 15 dicembre 1965 deve essere dichiarata in via provvisoria l'energia elettrica la cui produzione sara' raggiunta nell'anno stesso. Per la revisione delle dichiarazioni, per il versamento degli eventuali supplementi di imposta e per quanto altro attiene all'applicazione dell'imposta unica valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal testo unico delle leggi per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 7 dicembre 1964 al 22 dicembre 2008
