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La quota dell'imposta unica dovuta alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle Camere di commercio, industria ed agricoltura ed alle Aziende autonome di cura, di soggiorno o di turismo, e' determinata con provvedimento del Ministero delle finanze - Direzione generale dei servizi per la finanza locale, sulla base della quota attribuita per il 1964 e della variazione del gettito globale dell'imposta unica per l'anno 1965. Il Ministro per le finanze puo' autorizzare il pagamento di acconti a favore degli Enti locali, nei limiti delle quote presumibilmente dovute. Alla liquidazione degli importi di spettanza di ciascun ente si provvede, a cura delle intendenze di finanza, con ordinativi su aperture di credito emessi senza limite di importo sul competente capitolo di spesa.

Testo in vigore dal 7 dicembre 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-05;1269~art3 · fonte del testo