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Le maggiori somme gia' iscritte nella rubrica "Ispettorato del lavoro" dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli esercizi dal 1945-46 al 1951-52 incluso, saranno recuperate con le norme di cui all'art. 16 del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, e versati in Tesoreria entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 7 novembre 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-10-20;1348~art2 · fonte del testo