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A decorrere dall'esercizio 1952-53, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale potra' essere iscritto, alla rubrica "Ispettorato del lavoro", solamente il contributo dello Stato previsto dal precedente art. 1, salve le successive riassegnazioni in bilancio delle somme versate in Tesoreria dagli enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro.
Testo in vigore dal 7 novembre 1952 al 22 dicembre 2008
