L'importo della indennita' di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di prima categoria dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, e' determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1 luglio 1950 e per un periodo di sei mesi, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevata dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.

Testo vigente dal 2 febbraio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;29~artunico · fonte del testo