L'importo della indennita' di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di 1ª categoria dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, e' determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1 gennaio 1952 e per l'anno 1952 tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.

Testo vigente dal 28 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-07;226~artunico · fonte del testo