Determinazione della nuova misura del contributo ordinario annuo a favore della Lega navale italiana
Art. 1
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Il contributo ordinario annuo di lire 30 milioni concesso alla Lega navale italiana con legge 5 luglio 1964 n. 626, a decorrere dall'esercizio 1968 e' fissato in 60 milioni annui.
Testo in vigore dal 4 aprile 1968 al 9 ottobre 2010
